Diritti e doveri dei passeggeri
A cosa fare attenzione in autobus e in treno
Le condizioni d’utilizzo del trasporto pubblico locale sono state definite con la delibera della Giunta provinciale del 5 luglio 2016, n. 760. All’articolo 20 sono definiti i diritti e i doveri dei passeggeri. Ecco di seguito i dettagli.
Diritto al trasporto
Il passeggero ha diritto al trasporto nel momento in cui sale sul mezzo di trasporto pubblico ed è in possesso di un valido titolo di viaggio.
Autobus: il passeggero aspetta nell’area di fermata e segnala l’intenzione di salire a bordo con un cenno della mano all’avvicinarsi dell’autobus.
I posti a sedere sono destinati con priorità alle persone con disabilità, alle donne in gravidanza, agli anziani e ai passeggeri con bambini. Sugli autobus, alle persone con disabilità devono essere riservati almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita e deve essere consentito loro l'accesso anche dalla porta di uscita.
Non sono ammesse al trasporto le persone che rifiutano di sottoporsi alle prescrizioni di ordine e sicurezza del servizio, che offendono la decenza, che recano disturbo agli altri viaggiatori, oppure che esercitano a bordo dei mezzi il mestiere di venditore, cantante, suonatore o simile.
Biglietti
Il passeggero è responsabile della conservazione del titolo di viaggio, evitando le condizioni che potrebbero rendere illeggibili i dati contenuti.
I documenti di viaggio nominativi devono essere presentati, su richiesta del conducente o del personale addetto al controllo, unitamente ad un documento valido di riconoscimento, con esclusione di coloro che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età, per i quali è sufficiente la presentazione del documento di viaggio.
In caso di non osservanza delle disposizioni
I passeggeri devono attenersi alle disposizioni del personale preposto al servizio e sono responsabili dei danni cagionati ai mezzi, a terzi e alle cose.
Se non dovessero venire osservate le disposizioni sopra citate e se non dovessero esserci circostanze favorevoli alla continuazione delle corse, il controllore o il conducente del mezzo hanno la facoltà di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
Qualora l’utente del servizio pubblico di trasporto compia atti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio, il controllore o il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora sia nominativo, e di impedire la prosecuzione del viaggio, qualora si tratti di persona maggiorenne. L’Ufficio competente stabilisce la durata del periodo di ritiro, che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno. In tale periodo non può essere richiesto né un nuovo titolo di viaggio né un duplicato.
Per quanto riguarda i comportamenti degli utenti del trasporto pubblico, si applica il Titolo II del DPR dell'11 luglio 1980 n. 753 sulle “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, che prevede anche sanzioni amministrative per comportamenti irregolari.
I passeggeri che non accettano la sanzione amministrativa e non forniscono i loro dati personali devono – se sono maggiorenni – scendere dal veicolo. Il personale di bordo o di controllo può, se necessario, organizzare l'intervento delle forze dell’ordine.